Associazione svizzera per il conteggio dei costi di energia e acqua
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Per «compensazione dell’ubicazione» si intende la compensazione di una posizione svantaggiosa dal punto di vista termotecnico di un’unità d’uso all’interno dell’immobile/impianto.

Costi che si generano indipendentemente dall’energia e dall’acqua consumate (fornitura e manutenzione).

Le spese generali comprendono le spese accessorie di riscaldamento, rispettivamente quelle per la produzione di freddo, il riscaldamento (o raffrescamento) dei locali ad uso collettivo, ad es. lavanderia, scale, ingresso, perdite nella distribuzione del calore e/o del freddo, ad es. calore erogato nei locali di cantina e nelle zone ascendenti, nelle condutture di teleriscaldamento all’esterno degli edifici e le perdite di rendimento delle caldaie più vecchie. Le spese generali vengono calcolate in base a valori indicativi e all’esperienza.

Negli edifici nuovi o completamente risanati, la perdita di calore o di freddo dovuta alla distribuzione è ridotta grazie all’edilizia moderna. Anche le perdite di rendimento dei nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento sono oggi contenute. L’esperienza dimostra che le seguenti grandezze possono essere considerate valori medi per le quote delle spese generali: spese generali per caldo/freddo 30%, spese di riscaldamento/raffrescamento individuali 70%. Queste spese generali vengono ripartite in proporzione alla grandezza dell’appartamento, ad es. proporzionalmente alla superficie abitativa in m² oppure al volume espresso in m³ o in un altro criterio plausibile di ripartizione quale, nel caso di una proprietà per piani, la quota di partecipazione.

Si usa per la fatturazione dei costi di riscaldamento negli edifici vecchi. Per la fatturazione dei costi di riscaldamento nei nuovi edifici, invece, non si applica la compensazione dell’ubicazione.

Questo perché lo standard di isolamento termico degli edifici moderni è talmente elevato che non è necessario compensare una posizione svantaggiosa dal punto di vista termotecnico. Lo stesso vale per gli edifici con un involucro rinnovato. A partire dal 2018, per le nuove costruzioni e gli edifici risanati dal punto di vista energetico è prevista la possibilità di applicare questa nuova direttiva che non prevede alcuna compensazione dell’ubicazione (per una definizione più precisa vedere la sezione 1.3 del CISE a proposito della delimitazione).

In presenza di conteggi delle spese di riscaldamento, nell’ottica della continuità si consiglia di attenersi alla modalità per il conteggio finora adottata. È pertanto corretto, e non imputabile come difetto, continuare a considerare in queste unità d’uso le particolarità di cui alla sezione 10 del CISE.

Il «consumo forzato di calore» si riferisce al calore erogato che non può essere influenzato dall’utente, ad es. attraverso tubazioni riscaldanti (viene utilizzato nel vecchio modello CISR per il conteggio degli impianti con ripartitori delle spese di riscaldamento).

Soprattutto nelle vecchie costruzioni, riscaldate da radiatori e in cui il calore viene misurato con ripartitori delle spese di riscaldamento, le persone residenti possono approfittare del calore ceduto dalle tubazioni. Lo stesso vale anche per le colonne montanti. Poiché, in questi casi, il calore erogato non viene misurato, il consumo corrispondente viene calcolato secondo un metodo definito nel CISE (si veda sezione 10.1 del CISE).