Associazione svizzera per il conteggio dei costi di energia e acqua
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Nella fatturazione con i contatori dell’acqua, in genere si utilizzano un contatore d’acqua calda e uno d’acqua fredda per ogni unità d’uso, che registrano il consumo totale di acqua. Il CISE contiene un esempio di fatturazione con scheda di lettura (CISE pagina 40 s.).

Nella fatturazione con contatori elettrici, per ogni unità d’uso viene generalmente utilizzato un dispositivo di misurazione centrale che registra il consumo totale di energia elettrica. I costi per la fornitura esterna di energia elettrica e per il consumo proprio di elettricità fotovoltaica sono calcolati in base al consumo proporzionale. A pagina 42 s. del CISE è riportato un esempio di fatturazione con tariffe medie e di fatturazione con tariffe orarie (si veda anche la sezione 3.8/3.9).

 

A causa del continuo cambiamento delle tariffe dell’elettricità fotovoltaica immessa in rete e in base alle diverse percentuali di consumo proprio, i costi per l’energia elettrica autoprodotta possono variare di anno in anno. Al momento del conteggio delle spese dell’energia elettrica bisogna tener conto di questo fatto. Maggiori informazioni nel CISE, pagina 17 s.

Per l’elettricità prodotta internamente e per i costi della misurazione interna, della fornitura dei dati, dell’amministrazione e della fatturazione del raggruppamento (costi interni) può essere addebitato a titolo forfettario al massimo l’80% dell’importo che, in caso di mancata partecipazione al raggruppamento, sarebbe dovuto nel quadro del prodotto elettrico standard esterno per la quantità di energia elettrica corrispondente (OEn, art. 16 cifra 1b).

Queste spese si ottengono detraendo le spese generali dalle spese totali per l’acqua, le quali vengono ripartite in base all’indicazione dei contatori dell’acqua oppure dei ripartitori delle spese idriche.

Queste spese si compongono delle seguenti voci:

– Spese generali per l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque di scarico = tasse di allacciamento, tasse per i contatori (circa il 20%)

– Consumo dell’acqua in locali ad uso collettivo, ad es. collegamenti esterni (ca. 5%)

– Spese accessorie per l’acqua, ad es. assistenza società di fatturazione, costi di manutenzione, quota amministrativa (circa il 5%)

Le percentuali indicate sono valori medi statistici determinati dalle società di fatturazione. Le spese generali variano da comune a comune a causa delle tariffe dell’acqua diversamente strutturate (maggiori informazioni sono disponibili a pagina 27 del CISE).

Occorre distinguere tra le spese generali per l’acqua, largamente indipendenti dal consumo di acqua, e le spese dell’acqua individuali in base ai consumi, determinate soprattutto dal comportamento delle persone residenti.

Non fanno parte dei costi dell’acqua (per analogia, art. 6 OLAL):

– Riparazioni al sistema di distribuzione dell’acqua
– Spese per il rinnovo della distribuzione dell’acqua
– Spese per l’acquisto e la sostituzione di contatori dell’acqua, impianti di decalcificazione ecc.
– Interessi del capitale investito nella distribuzione dell’acqua e ammortamenti
– Spese che non hanno nulla a che fare con la distribuzione dell’acqua, ad es. illuminazione del vano scale, ascensore, custode della casa ecc.

La seguente panoramica mostra le attuali prescrizioni cantonali in materia di CISR. Qui potete trovare una raccolta di tutte le leggi e le ordinanze cantonali pertinenti.

L’obbligo del conteggio individuale dell’energia e dell’acqua è regolato in modo diverso da cantone a cantone. L’obiettivo del modello per il conteggio CISE è quello di standardizzare e semplificare la metodologia di fatturazione in tutta la Svizzera.

Come è avvenuto fino ad ora, anche nelle nuove leggi e ordinanze sono contenute prescrizioni diverse per quanto riguarda l’equipaggiamento delle case plurifamiliari con tecnica di misurazione per determinare il consumo individuale di calore. Perlomeno va applicato ovunque: ove vi sia un obbligo di misurazione, c’è anche l’obbligo del conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda (CISR).
Sempre ovunque va applicato il seguente principio: gli edifici esistenti che non hanno una misurazione del calore devono essere dotati di dispositivo di misurazione se si procede alla sostituzione del sistema di distribuzione del calore e/o dell’acqua. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, vi sono prescrizioni diverse. L’obbligo di equipaggiamento si applica perlopiù a partire da cinque unità d’uso (appartamenti). Di norma il conteggio deve essere effettuato secondo i principi del modello per il conteggio individuale delle spese per l’energia e l’acqua (CISE).